Pubblicata nel B.U. 25 settembre 1979, n. 48.
(1) In sede di prima attuazione delle convenzioni nazionali uniche, di cui all'articolo 8 della legge 29 giugno 1977, n. 349, si prescinde dal requisito di cui all'articolo 1 nei casi di richiesta di iscrizione al nuovo rapporto convenzionale da parte di medici già inclusi alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, negli elenchi mutualistici previsti da preesistenti norme.