(1) Ai fini dell'espletamento dei servizi specialistici di cui all'articolo 12, n. 6), 7) e 8), del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264, può essere trasferito alle dipendenze della Provincia e destinato al Servizio provinciale il personale tecnico-sanitario-riabilitativo di ruolo o anche non di ruolo dipendente dal Comune di Bolzano e addetto esclusivamente o prevalentemente, comunque a tempo pieno, alla sezione psicopedagogica del servizio di medicina scolastica gestito dal Comune stesso.
(2) Il personale tecnico-sanitario-riabilitativo di ruolo, di cui al comma precedente, può essere inquadrato, a domanda, da presentarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo speciale del personale socio-sanitario-riabilitativo di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, facendo salvi la posizione giuridica e il trattamento economico del personale e prescindendosi dai limiti di età.
(3) Il personale tecnico-sanitario-riabilitativo dipendente non di ruolo, di cui al primo comma, può essere immesso, a domanda, da presentarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e prescindendosi dai limiti di età, nel corrispondente ruolo provinciale, con inquadramento nella qualifica iniziale della carriera cui ha diritto in base ai titoli di studio e di specializzazione posseduti, previo superamento di un esame-colloquio, da eseguirsi secondo le modalità indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge.