(1) La Provincia può assumere, a richiesta dell'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, sezione di Bolzano, i servizi e le strutture, ivi compresi i beni mobili e immobili, del centro spastici gestito dalla sezione stessa, subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti alla gestione del centro medesimo, sia nella sede centrale di Bolzano che nelle sedi periferiche.
(2) Qualora avvenga l'assunzione dei servizi e delle strutture prevista nel comma precedente, il personale sanitario, tecnico, educatore-assistente, amministrativo, ausiliario e inserviente, anche incaricato o temporaneo con orario di almeno 6 ore giornaliere o 30 settimanali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le sedi centrali e periferiche del centro spastici gestito dalla sezione di Bolzano dell'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici (A.I.A.S.), può essere inquadrato, a domanda, da presentarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e prescindendosi dai limiti di età, nel ruolo speciale del servizio socio-sanitario e riabilitativo per i minorati, nel ruolo del personale educatore-assistente e in quello amministrativo, con inquadramento nella qualifica iniziale della carriera cui ha diritto in base ai titoli di studio e di specializzazione posseduti, purché in possesso di ogni altro requisito per l'ammissione al pubblico impiego e previo superamento di un esame-colloquio da eseguirsi secondo le modalità indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge.
(3) Ai fini della durata minima dell'orario giornaliero o settimanale di cui al comma precedente, è computato anche il servizio prestato dal personale presso la Provincia autonoma di Bolzano o altri enti pubblici.