Pubblicata nel B.U. 26 settembre 1978, n. 47.
(1) Per l'espletamento dei compiti previsti dalla lettera n) dell'articolo 1, l'azienda provvederà all'assunzione di un dipendente della carriera di concetto e di un dipendente della carriera ausiliaria.
(2) Al personale dell'azienda già dipendente dello Stato, della Provincia, di aziende provinciali comunque denominate o di enti pubblici locali siti nel territorio della Provincia, il servizio con mansioni analoghe o assimilabili è riconosciuto, agli effetti della progressione in carriera, nei limiti delle disposizioni delle leggi provinciali.