pubblicata nel B.U. 6 giugno 1978, N. 28
I criteri per la determinazione dell'indennità di esproprio previsti dagli artt. 12 e 13 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, si applicano a tutte le aree occupate dalla Provincia per la costruzione o l'ampliamento di strade provinciali per le quali all'entrata in vigore della presente legge non sia stato emanato il decreto di esproprio anche se siano intervenuti accordi amichevoli.