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In vigore al: 11/09/2012

g) LEGGE PROVINCIALE 22 maggio 1978, n. 231)
Modifiche alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, sulla riforma dell'edilizia abitativa, ed all'ordinamento urbanistico provinciale
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pubblicata nel B.U. 6 giugno 1978, N. 28

Art. 9

Al secondo comma dell'art. 56 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, e successive modifiche, viene aggiunto quanto segue:

«limitatamente alle opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche, alla costruzione di strade pubbliche, ai lavori di sistemazione dei bacini montani, alle opere di protezione antivalanghe e alle opere idrauliche; negli altri casi di lavori dichiarati per legge urgenti e indifferibili la Giunta provinciale deve accertare concretamente tale circostanza in relazione all'interesse pubblico in causa».