(1) Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano per le violazioni accertate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa, fatte salve quelle concernenti la notificazione degli atti amministrativi.
La presente legge entra in vigore nel 30° giorno dalla data della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.