(1) Salvo che non sia diversamente disposto, le violazioni di leggi o regolamenti che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative diverse da quella pecuniaria, sono accertate e contestate nelle forme di cui ai precedenti articoli 3 e 4.
(2) Le relative sanzioni sono applicate, a seconda delle materie di rispettiva competenza, dagli organi indicati nel primo comma del precedente articolo 7. Contro i provvedimenti dei medesimi è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla data della loro notificazione.18)
(3) I provvedimenti della Giunta provinciale sono immediatamente esecutivi. Contro di essi è ammesso ricorso alla competente autorità giurisdizionale amministrativa.