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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 10 agosto 1977, n. 291)
Corsi di formazione professionale di breve durata

1)
Pubblicata nel B.U. 30 agosto 1977, n. 43.

Art. 1 (Corsi di formazione professionale di breve durata)

(1) Corsi di formazione professionale di tutti i settori della durata massima di 500 ore di insegnamento possono essere attuati anche se non compresi nel piano di cui alla lettera b) dell'articolo 8 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9.

(2) Detti corsi, ai quali sono ammessi frequentanti residenti nella provincia di Bolzano, sono gestiti direttamente dalla Provincia autonoma di Bolzano o possono essere affidati ad enti pubblici o privati, ad associazioni o a privati con sede anche fuori del territorio provinciale o nazionale.

(3) Qualora corsi di formazione professionale della durata massima di 500 ore di insegnamento rientranti nelle finalità delle leggi provinciali riguardanti la formazione professionale vengano organizzati da enti pubblici o privati, da associazioni o da privati, potranno essere concessi contributi in relazione all’importanza del corso e rapportati al numero dei frequentanti ed alla durata del corso stesso. Per la frequenza di corsi di formazione professionale possono essere concessi anche contributi a domanda individuale. 2)

(4) L'istituzione dei corsi in proprio, l'affidamento di corsi, l'autorizzazione all'organizzazione di corsi da parte di terzi e la concessione dei contributi relativi sono disposti con decreto dell'Assessore competente sulla base del preventivo di spesa contenente l'indicazione del numero dei frequentanti e della durata del corso stesso.

(5) Nel caso di affidamento ai terzi l'Assessore competente stipula apposita convenzione relativa alle modalità della gestione per conto della Provincia.

(6) La vigilanza tecnica ed amministrativa dei corsi è esercitata dall'ispettorato per la formazione professionale competente per gruppo linguistico, rispettivamente dall'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo.

(7) La liquidazione del corrispettivo dovuto ai terzi gestori dei corsi e la liquidazione dei contributi avranno luogo sulla base di fattura complessiva relativa alle spese sostenute e di dichiarazione dell'ispettore per la formazione professionale competente o di un direttore suo delegato, rispettivamente del dirigente all'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo, attestante il regolare svolgimento del corso.

(8) All'uopo possono essere disposte a favore di funzionari delegati aperture di credito sugli appositi capitoli del bilancio dai quali gli stessi sono autorizzati a trarre buoni a proprio favore o ordinativi di pagamento a favore di terzi per la liquidazione di tutte le spese occorrenti per l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi; detti funzionari presenteranno il rendiconto trimestrale dei pagamenti effettuati.

2)
L'art. 1, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 37, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.

Art. 2 (Corsi di preparazione a pubblici concorsi)

(1) Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche in materia di corsi di preparazione a concorsi pubblici.

Art. 3 (Disposizione transitoria)

(1) Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai corsi della durata massima di 500 ore di insegnamento già compresi nel piano di cui alla lettera b) dell'articolo 8 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, per l'anno addestrativo 1977/78.

Art. 4-5 3)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

3)
Omissis.
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