Pubblicata nel B.U. 9 agosto 1977, n. 39.
(1) Con le modalità dell'articolo 8 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, le somme disponibili annualmente nel bilancio provinciale vengono liquidate ai comuni, qualora le opere risultino inserite nel piano prioritario di opere scolastiche. 4)
(2) Qualora il comune non sia impegnato a corrispondere all'impresa aggiudicatrice l'anticipazione del 50% sul prezzo contrattuale previsto dal D.M. 25 novembre 1972 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 1972, n. 307) e il comune non abbia corrisposto tale anticipazione, l'Assessore ai lavori pubblici provvede a liquidare al comune, su presentazione del contratto d'appalto, l'importo pari alla rata d'acconto fissata nel contratto.
(3) Sulla base dei documenti contabili attestanti l'avvenuto pagamento della rata stabilita nel contratto, l'Assessore ai lavori pubblici dispone l'erogazione, in forma di anticipazione, della rata successiva.
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 6 della L.P. 22 novembre 1984, n. 18.