Pubblicata nel B.U. 9 agosto 1977, n. 39.
(1) Ciascuna comunità comprensoriale, conosciuto l'ammontare delle somme da impiegare nel proprio territorio, propone alla Giunta provinciale entro 60 giorni il piano prioritario di opere scolastiche e l'ammontare del relativo finanziamento, il quale non può superare il 90% del costo complessivo della singola opera. Una quota pari al 20% delle disponibilità finanziarie in ciascun comprensorio deve essere accantonata per far fronte alle eventuali variazioni di programma, nonché alle occorrenti integrazioni di finanziamento, ivi comprese quelle conseguenti ad aggiudicazioni dei lavori mediante gara con offerta in aumento, a revisione dei prezzi, a maggiori costi delle aree ed a interessi scaduti per l'assunzione di mutui a breve o medio termine di cui al terzo comma del presente articolo.
(2) Trascorso il termine fissato al precedente comma, la Giunta provinciale, tenuto conto delle eventuali proposte pervenute dalle comunità comprensoriali, approva i piani comprensoriali definitivi delle opere finanziabili con l'apposita quota del fondo.
(3) I comuni sono autorizzati ad assumere mutui a breve termine per il finanziamento delle opere comprese nel piano prioritario in attesa di introitare i contributi assegnati.