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In vigore al: 11/09/2012

g) LEGGE PROVINCIALE 15 gennaio 1977, n. 21)
Interventi nel settore socio-sanitario

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1)

Pubblicata nel B.U. 8 febbraio 1977, n. 8.

Art. 3

(1) I finanziamenti di cui al precedente articolo 2 sono disposti, con delibera della Giunta provinciale su proposta dell'Assessore, nelle seguenti forme:

  • 1)  le sovvenzioni sono connesse, ad integrazione di bilancio, fino al 75% delle spese ammesse per il finanziamento delle attività.
    A tal fine gli enti richiedenti devono presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, all'Assessore competente, domanda corredata di:
    • a)  statuto o atto di fondazione, qualora si tratti di ente privato;
    • b)  programma di attività riferito allo stesso anno, con il relativo piano di finanziamento;
    • c)  relazione sull' attività svolta nell'anno precedente, con il relativo rendiconto finanziario.
  •   La Giunta provinciale approva i programmi di attività e stabilisce i criteri per la determinazione delle sovvenzioni, sulla base della spesa ammessa al finanziamento.  
  •   La Giunta provinciale determina l' ammontare della sovvenzione, in considerazione dell'efficienza e dell'importanza che le iniziative sovvenzionate rivestono nell'ambito dell'assistenza socio-sanitaria e nell'interesse della Provincia e stabilisce l'eventuale documentazione da presentarsi ai fini della liquidazione. In casi di comprovata necessità, l'Assessore può disporre la liquidazione di anticipi sulla sovvenzione concessa e adottare altri provvedimenti idonei per garantire all'ente la regolare realizzazione del programma approvato dalla Giunta.
  • 2)  I sussidi possono essere concessi ad associazioni, enti, privati e comitati, nonché alle singole persone di cui al terzo e quarto alinea dell' articolo 2, dietro motivata richiesta per interventi in particolari casi di bisogno o aventi carattere di urgenza. Nel provvedimento di concessione del sussidio vengono stabilite specifiche modalità di liquidazione. 4)
  • 3)  I contributi sono concessi per la realizzazione, la manutenzione straordinaria e il miglioramento delle strutture necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all' articolo 1.
    Gli enti, associazioni e comitati interessati devono inoltrare, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita domanda all'Assessore competente, corredata dei documenti di rito, secondo la natura delle spese.
    La Giunta provinciale approva la natura e l'ammontare delle spese ammesse al contributo. Con delibera della Giunta provinciale viene disposta la concessione dei contributi, i quali non possono superare il 75% della spesa ammessa. Con lo stesso atto sono stabilite anche le modalità di liquidazione.
    Eventuali anticipi fino al 50% del contributo concesso possono essere liquidati in base ad una dichiarazione del rappresentante legale dell'ente richiedente di aver preso in consegna i beni acquistati o di aver iniziato i lavori di manutenzione o miglioramento, mentre la parte restante sarà liquidata sulla base di documenti di spesa per un importo almeno pari al contributo concesso.
    Ove sia necessario, per la natura o l'urgenza delle iniziative sottoposte ai fini del finanziamento, la Giunta provinciale può disporre l'inclusione delle relative domande, anche se presentate dopo il 31 marzo, nel programma annuale, come pure la variazione dello stesso.
    Il termine di presentazione delle domande può essere modificato annualmente con decreto del Presidente della giunta provinciale. 5)
4)

Il punto 2 è stato sostituito dall'art. 18 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42.

5)

Con D.P.G.P. 21 dicembre 1981, n. 38/SAN, il termine per la presentazione delle domande di cui ai punti 1) e 3) è stato anticipato al 31 gennaio.

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