Pubblicata nel B.U. 8 febbraio 1977, n. 8.
(1) I finanziamenti di cui al precedente articolo 2 sono disposti, con delibera della Giunta provinciale su proposta dell'Assessore, nelle seguenti forme:
Il punto 2 è stato sostituito dall'art. 18 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42.
Con D.P.G.P. 21 dicembre 1981, n. 38/SAN, il termine per la presentazione delle domande di cui ai punti 1) e 3) è stato anticipato al 31 gennaio.