Pubblicata nel B.U. 8 febbraio 1977, n. 8.
(1) Per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente e per la realizzazione, manutenzione e miglioramento delle strutture necessarie, la Giunta provinciale è autorizzata:
L'art. 2 è stato modificato dall'art. 18 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42, dall'art. 13 della L.P. 9 giugno 1998, n. 5, e dall'art. 38 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.