Pubblicata nel B.U. 1° febbraio 1977, n. 6.
(1) L'esercizio delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della provincia di Bolzano è disciplinato dalla presente legge ai fini della determinazione degli orari di apertura, dei turni di servizio, della chiusura per ferie e gravi motivi, festività e riposo, nonché della sostituzione del titolare.
(2) Quando la farmacia è chiusa e presta servizio di turno a battenti chiusi o a chiamata, il farmacista è tenuto ad evadere solo le ricette mediche.
(3) Ai fini della presente legge il servizio farmaceutico viene effettuato:
(4) Agli effetti della presente legge sono denominati:
(1) L'orario settimanale e giornaliero di apertura è stabilito dal sindaco del Comune, tenuto conto delle esigenze locali ed in conformità alle direttive approvate dalla Giunta provinciale d'intesa con l'Ordine provinciale dei farmacisti.2)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 52 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.
(1) Tutte le farmacie rimangono chiuse nei giorni di domenica e di festività infrasettimanali.
(2) Le farmacie assicurano il servizio nei giorni di domenica e di festività infrasettimanale, il servizio notturno, nonché il servizio durante gli altri periodi di chiusura in forma di turni.
(3) La Giunta provinciale, d'intesa con l'Ordine provinciale dei farmacisti, approva i criteri volti alla definizione dei turni di servizio, dei riposi settimanali e delle deroghe alle disposizioni di cui al comma 1.3)
L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 52 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.
(1) Tutte le farmacie fruiscono di mezza giornata di riposo settimanale stabilito dal competente Assessorato provinciale, su indicazione dell'Ordine provinciale dei farmacisti.
(2) Per le farmacie uniche la chiusura per turno di riposo di cui al presente articolo e all'articolo 3 termina con la riapertura per normale servizio della farmacia stessa.
(1) Le farmacie uniche hanno diritto ad una chiusura annuale per ferie fino a quattro settimane, di cui al massimo due possono essere consecutive.4)
(2) Le farmacie non uniche hanno diritto ad una chiusura annuale per ferie fino a quattro settimane.4)
(3) Le ferie di cui ai precedenti commi devono essere consumate per settimane intere.
(4) I turni di chiusura per ferie sono stabiliti dal competente Assessorato provinciale su presentazione del piano da parte dell'Ordine provinciale dei farmacisti.
(5) La chiusura per ferie deve essere resa nota al pubblico mediante apposito avviso nell'interno della farmacia, almeno 8 giorni prima della chiusura stessa.
I commi 1 e 2 sono stati sostituiti dall'art. 52 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.
(1) La sostituzione temporanea con altro farmacista regolarmente iscritto all'Albo professionale nella conduzione della farmacia è consentita:
(2) Le sostituzioni oltre i sette giorni vanno regolarmente denunciate al competente Assessorato provinciale.
(1) Per motivi di famiglia il titolare di farmacia può chiudere il proprio esercizio per una giornata, fino ad un massimo di tre giorni nell'arco dell'anno. Detta chiusura va regolarmente comunicata sia al sindaco territorialmente competente che al competente assessorato provinciale.5)
L'art. 6/bis è stato inserito dall'art. 10 della L.P. 13 novembre 1995, n. 22.
(1) Per la sospensione provvisoria o definitiva dell'esercizio della farmacia il titolare è tenuto a darne notifica al competente Assessorato provinciale almeno un mese prima, salvo i casi urgenti o gravi comunque documentabili.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
L'art. 8 è stato abrogato dall'art. 7 della L.P. 17 novembre 1988, n. 48.