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In vigore al: 11/09/2012

b) LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1976, n. 601)
Istituzione di servizi speciali di trasporto di persone da disporsi con contratto di assuntoria o di locazione dell'autoveicolo nelle aree non servite da autolinee in concessione

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1)

Pubblicata nel B.U. 1° febbraio 1977, n. 6.

Art. 17

(1) I servizi speciali per il trasporto di lavoratori vengono svolti mediante locazione di autovetture con carrozzeria autobus o mediante contratti in assuntoria ai sensi del terzo comma del presente articolo.

(2) La locazione di autovetture con carrozzeria autobus deve essere richiesta da almeno 6 lavoratori, per un percorso non coperto da servizi di linea o qualora questi ultimi si effettuino in orari non compatibili con quelli di lavoro. In tale caso è autorizzata, con delibera della Giunta provinciale, l'applicazione di tariffe preferenziali ridotte rispetto a quelle determinate sulla base di cui al precedente articolo 12.

(3) I trasporti speciali in assuntoria possono essere autorizzati, nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente articolo 1, salvo quanto disposto nel precedente articolo 9 dall'assessore provinciale ai trasporti, su richiesta degli interessati, quando non sia possibile stipulare contratti in locazione per la non disponibilità di autovetture con carrozzeria autobus, o per un'insufficiente capienza delle stesse rispetto alle esigenze dell'utenza. In tal caso è autorizzata, con delibera della Giunta provinciale, l'applicazione di tariffe preferenziali ridotte rispetto a quelle determinate sulla base dei precedenti articoli 4 e 5. 14)

14)

Il comma 3 è stato modificato dall'art. 42 della L.P. 30 luglio 1981, n. 24.

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