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In vigore al: 11/09/2012

b) LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1976, n. 601)
Istituzione di servizi speciali di trasporto di persone da disporsi con contratto di assuntoria o di locazione dell'autoveicolo nelle aree non servite da autolinee in concessione

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1)

Pubblicata nel B.U. 1° febbraio 1977, n. 6.

Art. 10 (Finalità ed ambito di applicazione del contratto di locazione)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad acquistare a licitazione o trattativa privata autobus, autovetture con carrozzeria autobus e veicoli speciali con relative attrezzature e pertinenze.

(2) L'amministrazione provinciale provvede alla manutenzione, riparazione e custodia degli autoveicoli acquistati ed alla loro assicurazione entro i limiti di massimali ritenuti adeguati alle caratteristiche del servizio cui gli automezzi stessi sono destinati.

(3) Gli autoveicoli di cui al comma 1, vengono affidati in comodato o ceduti in locazione alle condizioni stabilite nella presente legge:

  • a)  agli operatori di cui all' articolo 1, comma 1, lettera c), alla condizione che colui che è preposto alla guida dell'autoveicolo disponga dei requisiti di legge e del certificato di abilitazione professionale;
  • b)  ai lavoratori dipendenti nei limiti e alle condizioni stabilite agli articoli 12 e 17, secondo comma, e alle condizioni che colui che è preposto alla guida dell' autoveicolo disponga dei requisiti di legge;
  • c)  a privati, enti e associazioni, alle condizioni stabilite all' articolo 19 e alla condizione che colui che è preposto alla guida dell'autoveicolo disponga dei requisiti di legge. 10)

(4)  11)

10)

Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 39 della L.P. 30 luglio 1981, n. 24.

11)

Il comma 4 è stato abrogato dall'art. 39 della L.P. 30 luglio 1981, n. 24.

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