Pubblicata nel B.U. 10 febbraio 1976, n. 6.
(1) Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge verrà provveduto all'emanazione di un apposito regolamento di esecuzione.
(2) Detto regolamento disciplinerà il tipo e le modalità di conduzione della gestione, il funzionamento della commissione consultiva per il coordinamento dei servizi, le modalità di funzionamento dei servizi dell'istituto ed i compiti del personale ad essi addetto.
(3) La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.