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In vigore al: 11/09/2012

h) Legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 581)
Difesa dei boschi dagli incendi ed altri interventi nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della caccia e della pesca

1)

Pubblicata nel B.U. 25 gennaio 1977, n. 5.

TITOLO I
Difesa dei boschi dagli incendi

Art. 1-8.   2)

2)

Abrogati dall'art. 63 della L.P. 21 ottobre 1996, n. 21.

Art. 9   3)

3)

Abrogato dall'art. 21 della L.P. 4 maggio 1982, n. 18.

TITOLO II
Difesa dei boschi da parassiti e dalle malattie delle piante forestali

Art. 10   4)

4)

Abrogato dall'art. 63 della L.P. 21 ottobre 1996, n. 21.

TITOLO III
Attività dimostrativa, assistenza tecnica, studi, dati statistici, formazione, aggiornamento e specializzazione del personale provinciale e di altri enti o associazioni

Art. 11

(1) L'Amministrazione provinciale è autorizzata a sostenere spese e a concedere contributi e sussidi per il miglioramento delle coltivazioni arboree ed erbacee e della produzione di sementi, nonché per progettazioni, indagini e studi riguardanti l'agricoltura e le foreste. L'amministrazione provinciale è autorizzata a gestire le suddette spese in economia ai sensi delle vigenti disposizioni provinciali. 5)

5)

Il comma 1 è stato integrato dall'art. 23 della L.P. 14 agosto 1996, n. 18.

Art. 12  delibera sentenza

(1) L'Amministrazione provinciale è autorizzata ad attuare programmi e iniziative interessanti l'assistenza tecnica, la divulgazione e l'attività dimostrativa, nonché la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento del personale provinciale addetto all'agricoltura, alle foreste ed alla caccia e pesca, nonché di dipendenti di altri enti e associazioni addetti ai settori predetti, e ciò anche mediante viaggi di istruzione, corsi, conferenze, convegni, mostre, manifestazioni istruttive, propagandistiche, agonistiche, pubblicazioni, studi, nonché mediante la produzione, l'acquisto, il noleggio di documenti foto e cinematografici, di materiale didattico, la rilevazione e la compilazione di dati statistici.

(2) Per tali fini l'Amministrazione provinciale è autorizzata ad effettuare delle spese dirette ad erogare dei sussidi e dei contributi a favore di enti e associazioni operanti nei settori sopraccitati. Allo scopo di migliorare la qualificazione professionale, le spese dirette possono essere effettuate anche per l'acquisto di materiale didattico e scientifico destinato alla distribuzione a scuole e biblioteche, nonché ad imprenditori agricoli, singoli od associati, operanti nei settori di cui al primo comma. 6)

massimeDelibera N. 2637 del 22.07.2002 - Integrazione dei criteri per gli aiuti in agricoltura - ammissione delle spese per il personale ai fini della concessione di contributi a favore di associazioni, cooperative, consorzi e federazioni
massimeDelibera N. 4634 del 04.12.2000 - Determinazione dei criteri ai sensi dell'art. 2 della L.P. del 22.10.1993, n. 17 e revoca della propria deliberazione n. 2879 del 24.5.1994
6)

Il comma 2 è stato integrato dall'art. 7 della L.P. 31 marzo 1988, n. 13.

TITOLO IV
Contributi ad istituti ed enti vari operanti nel settore dell'agricoltura e delle foreste

Art. 13

(1) È autorizzata la concessione di contributi ad enti e associazioni aventi sede anche al di fuori della provincia, che a giudizio motivato della Giunta provinciale svolgono im portanti funzioni interessanti anche la provincia o alle quali la Provincia si è associata.

TITOLO V
Spese per l'equipaggiamento dei custodi forestali e del personale di sorveglianza della caccia e della pesca

Art. 14   4)

4)

Abrogato dall'art. 63 della L.P. 21 ottobre 1996, n. 21.

Art. 15-17.   2)

2)

Abrogati dall'art. 63 della L.P. 21 ottobre 1996, n. 21.

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