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In vigore al: 11/09/2012

f) LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1976, n. 531)
Provvedimento di assistenza neonatale per la diagnosi precoce ed il trattamento delle malattie congenite

1)

Pubblicata nel B.U. 29 dicembre 1976, n. 57 - Numero straordinario.

Art. 1

(1) Ai fini della diagnosi precoce e del trattamento della mucoviscidosi, nonché delle malattie metaboliche congenite quali la fenilchetonuria, leucinosi, aminocistinuria, tirosinosi, galattosemia ed altre, tutti i neonati, la cui madre sia domiciliata o risieda nel territorio della provincia di Bolzano, vengono sottoposti gratuitamente, previo consenso di chi ne esercita la potestà, a quegli esami che la scienza medica moderna ritiene necessari.

(2) I tests da eseguire sul neonato, aggiornati periodicamente, saranno stabiliti con deliberazione della Giunta stessa. 2)

2)

Il comma 2 è stato modificato dall'art. 83 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 2

(1) Il prelievo di sangue necessario ai fini della determinazione della fenilchetonuria, leucinosi, aminocistinuria, tirosinosi e galattosemia, da eseguirsi tra il quarto ed il sesto giorno dalla nascita e comunque in tempo utile ai fini della diagnosi, nonché il BM-test da eseguirsi su meconio di prima emissione o comunque prima dell'inizio dell'alimentazione, devono essere effettuati:

  • 1)  dagli istituti di diagnosi e cura gestiti da enti pubblici o privati che svolgono assistenza ospedaliera a norma della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10;
  • 2)  dal medico che assiste al parto a domicilio;
  • 3)  dal medico condotto o dall' ostetrica qualora il parto avvenga senza l'assistenza di un medico.

Art. 3

(1) I campioni di sangue di cui all'articolo precedente devono essere inviati immediatamente ad appositi centri, con cui la Provincia stipulerà una convenzione.

(2) Nei casi in cui il BM-test non risulti chiaramente negativo, devono essere effettuati tutti gli accertamenti necessari per la convalida della diagnosi di mucoviscidosi.

Art. 4

(1) La convenzione da stipularsi con i centri di analisi, di cui al primo comma dell'articolo precedente, disciplina il rapporto fra i centri stessi e la Provincia ed ha per oggetto la fattispecie prevista dalla legge ed in particolare:

  • -  l' interpretazione dei risultati degli esami eseguiti; - l'eventuale ripetizione degli esami ai fini della diagnosi definitiva;
  • -  la comunicazione a fine anno dei dati relativi agli esami eseguiti, le pertinenti valutazioni scientifiche e curative.

(2) Le spese di rimborso del costo degli esami effettuati dai centri di analisi convenzionati sono poste a carico del bilancio provinciale a norma dell'articolo 3, lettera b), della legge provinciale 28 aprile 1975, numero 21.

Art. 5

(1) L'istituto, rispettivamente il medico o l'ostetrica di cui all'articolo 2, devono annotare l'avvenuta effettuazione degli esami, con i relativi risultati, sul libretto sanitario individuale.

Art. 6

(1) La Giunta provinciale, nel quadro della programmazione sanitaria, predispone iniziative di educazione sanitaria atte a diffondere la coscienza della necessità di un controllo sistematico per la diagnosi precoce ed il trattamento ai fini della prevenzione di minorazioni derivanti da malattie congenite e, nei casi di accertamento della malattia, la necessità di attuazione della terapia e dei controlli biologici, chimici e strumentali longitudinali.

La presente legge sarà, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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