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In vigore al: 11/09/2012

a) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1976, n. 461)
Integrazioni della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, concernente: Norme per l'ulteriore utilizzo e trasferimento del patrimonio e dei relativi rapporti giuridici dell'Ente Nazionale per le Tre Venezie, trasferito alla Provincia autonoma di Bolzano

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1)

Pubblicata nel B.U. 30 novembre 1976, n. 51.

Art. 1

(1) Il titolo di preferenza di cui al secondo comma, lettera a), dell'articolo 2 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, può essere fatto valere sull'intera particella fondiaria o edificiale, della quale il richiedente o rispettivamente il suo dante causa, dimostri di essere stato a suo tempo comproprietario, a condizione che per lo stesso bene non sia stata presentata domanda di acquisto da parte degli altri comproprietari. In tal caso il bene viene trasferito agli aventi diritto in proporzione delle quote ad essi spettanti: le rimanenti quote sono assegnate secondo i criteri di cui al secondo comma dell'articolo 4 della precitata legge. A parità di condizioni viene indetta una gara fra gli assegnatari sull'offerta più alta.