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In vigore al: 11/09/2012

c) LEGGE PROVINCIALE 26 maggio 1976, n. 181)
Istituzione del Laboratorio biologico provinciale e dell'Ufficio idrografico provinciale

1)
Pubblicata nel B.U. 22 giugno 1976, n. 27.

Art. 1   2)

2)
Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 2

(1) Il laboratorio biologico provinciale ha lo scopo di contribuire alla migliore conoscenza delle caratteristiche ambientali del territorio provinciale.

(2) In particolare ad esso spetta il compito di:

  • a)  effettuare studi, ricerche ed indagini ed esprimere pareri sulla natura biologica, microbiologica, fisica e biochimica dell' aria, dell'acqua e del suolo;
  • b)  accertare gli effetti prodotti dai fattori inquinanti sulla flora e sulla fauna e le alterazioni ambientali conseguenti ai fenomeni di antropizzazione;
  • c)  effettuare studi, ricerche, indagini ed esprimere pareri sui fenomeni meterologici che possono influenzare i diversi casi di inquinamento;
  • d)  provvedere ai compiti affidati dalle leggi provinciali

Art. 3

(1) L'ufficio idrografico - servizio prevenzione valanghe ha lo scopo di provvedere alla raccolta e al coordinamento di tutte le osservazioni idrografiche e meteorologiche concernenti i corsi d'acqua e di quelle inerenti ai ghiacciai e al manto nevoso, nonché alle attività di prevenzione dalle valanghe, secondo le modalità, limiti e procedure stabiliti nella presente legge.

(2) In particolare ad esso sono attribuiti i seguenti compiti:

  • a)  le misurazioni idrometriche di tutti i corsi d' acqua e dei bacini di superficie, sia naturali che artificiali;
  • b)  le osservazioni meteorologiche che abbiano riferimento all' andamento idrologico;
  • c)  lo studio idrologico dei bacini imbriferi e delle falde acquifere sotterranee;
  • d)  lo studio idrologico delle sorgenti e dei bacini di superficie sia naturali che artificiali;
  • e)  le osservazioni inerenti ai ghiacciai ed al manto nevoso;
  • f)  la rilevazione dei dati idrometeorologici connessi con gli eventi di piena e di siccità dei corsi d' acqua;
  • g)  le misurazioni e le determinazioni dirette al riconoscimento dei fatti idrologici;
  • h)  l' attività di prevenzione dalle valanghe che comprende:
    • 1)  l' organizzazione delle stazioni di rilevamento nivometeorologico, nonché il rilevamento, la raccolta e l'elaborazione dei dati meteonivometrici;
    • 2)  la preparazione e l' aggiornamento dei componenti le commissioni di cui al successivo articolo 7, nonché di altro personale che, a giudizio dell'ufficio, può avere interesse alle attività di cui alla presente lettera h);
    • 3)  la formazione e tenuta del catasto delle valanghe;
    • 4)  la compilazione della cartografia con relative osservazioni delle zone soggette a pericolo di valanghe, con il compito di trasmettere ai comuni interessati e agli uffici provinciali che ne abbiano interesse;
    • 5)  la diffusione del bollettino delle valanghe e la trasmissione delle informazioni di carattere nivometeorologico generale alle commissioni di cui al successivo articolo 7;
    • 6)  l' attività di consulenza tecnica agli organismi pubblici operanti nel settore, per quante concerne la prevenzione;
    • 7)  il rilascio di pareri previsti da leggi o regolamenti provinciali;
  • i)  curare le pubblicazioni relative al servizio da espletare.

(3) In esecuzione dell'articolo 31 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, nel territorio provinciale l'ufficio idrografico - servizio prevenzione valanghe disimpegna il servizio anche per conto dello Stato, salvo il rimborso della relativa spesa, da stabilirsi attraverso particolari convenzioni, fatta eccezione per i compiti di cui alla precedente lettera h). 3)

3)
L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 3 giugno 1983, n. 14.

Art. 4

(1) Per i fini di cui al precedente articolo 3, l'ufficio idrografico - servizio prevenzione valanghe può chiedere l'intervento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, degli organi di polizia forestale e del personale cantoniere della Provincia, nonché la collaborazione dei comuni territorialmente interessati e dei concessionari titolari di linee di trasporto funiviario di interesse provinciale.

(2) L'Amministrazione provinciale ha altresì la facoltà di affidare le osservazioni dei dati idrometeorologici e nivoglaciologici di cui al precedente articolo 3 a persone estranee all'Amministrazione provinciale disposte a prestare la propria attività verso corresponsione di un compenso da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale. 4)

4)
L'art. 4 è stato sostituito dall'art. 2 della L.P. 3 giugno 1983, n. 14.

Art. 5

(1) Su richiesta dell'ufficio idrografico provinciale i concessionari di grandi derivazioni sono tenuti a curare il regolare funzionamento degli apparecchi idrometrici ed a provvedere alle misurazioni prescritte, secondo le modalità, procedure e tempi stabiliti dall'ufficio medesimo.

(2) I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico sono tenuti pure a fornire gli apparecchi di misura.

(3) La vigilanza ed il controllo sulle apparecchiature sono effettuati dall'ufficio idrografico provinciale, il quale si riserva anche di effettuare, quando necessario, misure straordinarie di portata dell'acqua derivata ed eventualmente restituita.

(4) Oltre all'osservanza degli adempimenti di cui ai commi precedenti, i concessionari di impianti idroelettrici trasmettono, quando richiesto, all'ufficio idrografico provinciale copia dei diagrammi di invaso e di svaso dei serbatoi idroelettrici e della produzione di energia.

Art. 6

(1) L'ufficio idrografico provinciale emette parere sulle istanze per il rilascio di concessione di utilizzazione di grandi derivazioni di acqua, come pure per le modifiche di quelle esistenti. Il parere è vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 9 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, in merito alle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

(2) Il parere viene inoltre espresso a titolo consultivo in caso di presentazione di opposizione e di domande concorrenti a concessioni d'acqua pubblica e può venire richiesto dell'ufficio provinciale acque pubbliche in tutti gli altri casi di rilascio di concessione d'acqua.

(3) Alle visite istruttorie relative alle domande per grandi derivazioni interviene anche un tecnico dell'ufficio idrografico provinciale con il compito di definire la natura e l'entità degli impianti di stazione e di strumenti idrografici. Le prescrizioni sono riportate nel verbale di visita.

Art. 7

(1) Per le finalità di cui alla lettera h) del precedente articolo 3, quando le condizioni dei luoghi richiedano un particolare controllo dei fenomeni nivometeorologici, possono essere costituite commissioni comunali per la prevenzione dalle valanghe, composte da non meno di cinque e non più di dieci membri, con particolare conoscenza della zona e dei fenomeni legati all'innevamento.

(2) Le commissioni che operano nel territorio di competenza vengono costituite con deliberazione dei Consigli comunali interessati.

(3) L'ufficio idrografico - servizio prevenzione valanghe può segnalare ai comuni interessati l'opportunità di costituire la commissione sulla base di un'adeguata motivazione.

(4) La costituzione delle commissioni è resa obbligatoria qualora il benestare dell'Assessore provinciale competente sull'apprestamento di un'area sciabile, da rilasciarsi ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, venga subordinato ai controlli e alle segnalazioni da disporsi, ai sensi del successivo comma, dalle stesse commissioni.

(4/bis) La costituzione delle commissioni comunali per la prevenzione delle valanghe è resa altresì obbligatoria dall'assessore provinciale competente in materia di trasporti, qualora l'ufficio forestale competente per territorio segnali all'ufficio provinciale trasporti funiviari che la concessione di linee di trasporto funiviario in servizio pubblico è esercitata su un tracciato rivelatosi soggetto a pericolo di valanghe. In tali casi il direttore dell'ufficio provinciale trasporti funiviari dispone della sospensione dell'esercizio della concessione, ai sensi dell'articolo 28, terzo comma, della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, sostituito dall'articolo 3 della legge provinciale 7 novembre 1988, n. 43, fino alla comunicazione dell'avvenuta costituzione della commissione stessa.

(5) Le commissioni svolgono operazioni di controllo sui fenomeni nivometerologici al fine di segnalare tempestivamente ai sindaci dei comuni interessati l'eventuale incombenza di pericolo di valanghe sui centri e nuclei abitati, opere pubbliche e impianti o infrastrutture di interesse pubblico. Sulla base delle segnalazioni trasmesse, il sindacato è tenuto a dare comunicazione del pericolo medesimo, con i mezzi che riterrà di volta in volta più idonei agli enti o soggetti direttamente interessati.

(6) Le commissioni esplicano altresì una funzione consultiva nei confronti del sindaco per i provvedimenti che riterrà di adottare ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modifiche, sulla base delle segnalazioni di cui al precedente comma.

(7) Il sindaco può obbligare i gestori di piste o di impianti di risalita a tenere affissi al pubblico, in appositi spazi, visibili da parte degli utenti, i bollettini dell'ufficio idrografico - servizio prevenzione valanghe, nonché le segnalazioni della commissione riguardanti la situazione nivometeorologica.

(8) Nel caso di impianti di risalita o aree sciabili riguardanti più comuni, i provvedimenti di cui ai precedenti commi sono adottati dal sindaco nell'ambito del cui territorio è ubicata la stazione di partenza dell'impianto e/o ricada la prevalenza di percorso dell'area sciabile su cui incomba pericolo di valanghe.

(9) Le commissioni devono svolgere l'attività di controllo sulla base della metodologia indicata dall'ufficio idrografico - servizio prevenzione valanghe.

(10) Il presidente viene eletto dalla commissione nel suo seno e provvede alla convocazione della medesima. Il comitato elegge anche il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

(11) La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nel territorio del comune interessato, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

(12) Avuto riguardo della dislocazione del territorio e degli impianti di risalita e delle piste di sci, le commissioni possono operare suddividendosi in sottocommissioni, composte da non meno di tre membri. 5)

5)
L'art. 7 è stato sostituito dall'art. 3 della L.P. 3 giugno 1983, n. 14, e successivamente modificato dall'art. 11 della L.P. 19 novembre 1993, n. 24.

Art. 8

(1) Per gli adempimenti di cui al precedente articolo 2 l'Amministrazione provinciale può avvalersi delle prestazioni di enti, società, centri di ricerca o sperimentali e di esperti qualificati nel campo scientifico ed applicativo e di liberi professionisti.

(2) La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per gli adempimenti di cui all'articolo 3 della presente legge.

(3) Per le finalità di cui alla lettera h) del precedente articolo 3, l'Amministrazione provinciale può assegnare ai comuni nei territori dei quali viene costituita la commissione di cui al precedente articolo 7, contributi per l'acquisto di apparecchiature di segnalazione e di rilevamento per interventi operativi diretti a prevenire danni. 6)

6)
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 4 della L.P. 3 giugno 1983, n. 14.

Art. 9   2)

2)
Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 10   7)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

7)
Omissis.
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