(1) Per gli adempimenti di cui al precedente articolo 2 l'Amministrazione provinciale può avvalersi delle prestazioni di enti, società, centri di ricerca o sperimentali e di esperti qualificati nel campo scientifico ed applicativo e di liberi professionisti.
(2) La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per gli adempimenti di cui all'articolo 3 della presente legge.
(3) Per le finalità di cui alla lettera h) del precedente articolo 3, l'Amministrazione provinciale può assegnare ai comuni nei territori dei quali viene costituita la commissione di cui al precedente articolo 7, contributi per l'acquisto di apparecchiature di segnalazione e di rilevamento per interventi operativi diretti a prevenire danni. 6)