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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 24 maggio 1976, n. 171)
Servizi di tesoreria della Provincia autonoma di Bolzano

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1)

Pubblicata nel B.U. 15 giugno 1976, n. 26.

Art. 2 (Condizioni e modalità esecutive per lo svolgimento del servizio di tesoreria)

(1) Tra le condizioni e relative modalità esecutive di cui al secondo comma del precedente articolo, la convenzione dovrà prevedere l'obbligo per l'istituto o il consorzio affidatario del servizio di tesoreria:

  1. di fornire idonea garanzia per la regolare gestione del servizio, indicandone la natura e l'entità;
  2. di corrispondere un interesse sulle somme di spettanza della Provincia, comunque giacenti in tesoreria, indicandone l'entità;
  3. di gestire gratuitamente il servizio;
  4. di effettuare i pagamenti disposti dalla Provincia anche in caso di temporanea deficienza di cassa, mediante anticipazioni, predeterminando la misura del tasso di interesse;
  5. di collaborare con la Provincia ai fini di un coordinamento continuo degli impieghi per investimenti con il programma di sviluppo economico-sociale della provincia.