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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 341)
Interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità naturali

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1)
Pubblicata nel B.U. 29 luglio 1975, n. 37

Art. 3

(1) Le opere di prevenzione e le opere di pronto soccorso possono essere eseguite direttamente dall'Amministrazione provinciale, quando sovrasti un pericolo imminente per la pubblica incolumità.4)

(2)5)

(3) I lavori di cui al comma 1 sono eseguiti in economia, e cioè per cottimi o in amministrazione diretta, nonché, su ordine del Presidente della Provincia, dall'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo.6)

4)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 18 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
5)
Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 42 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
6)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 18 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.