In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 341)
Interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità naturali

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1)
Pubblicata nel B.U. 29 luglio 1975, n. 37

Art. 2

(1) Le amministrazioni comunali, indipendentemente dagli interventi di loro competenza secondo le vigenti disposizioni, provvedono ad accertare tempestivamente le situazioni di pericolo pubblico.

(2) Tali situazioni, nonché le calamità in atto, devono essere segnalate col mezzo più rapido, a cura del sindaco, alla sede competente dell'Amministrazione provinciale.3)

(3) Spetta comunque al sindaco disporre, affinché siano immediatamente adottate tutte le possibili misure, che la vigente legislazione demanda alla sua competenza, atte a garantire l'incolumità delle persone ed a contenere il danno alle cose.

3)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 18 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.