Pubblicata nel B.U. 1° luglio 1975, n. 32.
Il titolo è stato modificato dall'art. 1 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29.
(1) Nella deliberazione con cui l'ente beneficiario del finanziamento approva il progetto esecutivo dell'opera devono essere indicati l'ammontare del contributo provinciale utilizzato e la quota rimanente della spesa assunta a proprio carico dall'ente.
(2)12)
(3) Divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione del progetto, l'ente che provvede all'esecuzione dell'opera deve procedere senza indugio all'appalto o all'esecuzione in economia dei lavori.
(4)12)
Abrogato dall'art. 30 della L.P. 10 novembre 1993, n. 20.