Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 10 della L.P. 20 marzo 1991, n. 7. Vedi l'art. 6 della L.P. 10 agosto 1995, n. 17, integrato dall'art. 20 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12, e così modificato dall'art. 25 della L.P. 10 giugno 2008, n. 4:
Art. 6 (Contributi per piste ciclabili ed itinerari ciclopedonali intercomunali)
(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai comuni o alle comunità comprensoriali, ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, contributi per la realizzazione di piste ciclabili intercomunali, fino al sessanta per cento della spesa ammessa.
(2) Per le finalità indicate al comma 1 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 2.000 milioni. Le spese a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.
(3) La gestione e la manutenzione delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali intercomunali competono alla relativa comunità comprensoriale e al Comune di Bolzano per i rispettivi territori. I mezzi finanziari necessari vengono messi a disposizione annualmente dal fondo per la finanza locale e le relative modalità di ripartizione sono fissate annualmente dall'accordo sulla finanza locale.
(4) Per le finalità di cui al comma 3, la Giunta provinciale può autorizzare le comunità comprensoriali e il Comune di Bolzano ad avvalersi del Servizio Strade provinciale per la manutenzione, a condizione che il Comune di Bolzano o la relativa comunità comprensoriale si assuma le relative spese. Se i lavori di manutenzione sono eseguiti in economia da un cantiere stradale provinciale, il Comune di Bolzano o la comunità comprensoriale rimborsa alla Provincia solo le spese sostenute per l'acquisto dei materiali.