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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 11 giugno 1975, n. 271)
Finanziamento di opere pubbliche nell'interesse degli Enti locali 2)

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1)

Pubblicata nel B.U. 1° luglio 1975, n. 32.

2)

Il titolo è stato modificato dall'art. 1 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29.

Art. 2 (Opere finanziabili)

(1) Le somme stanziate sono destinate a finanziare l'esecuzione e la manutenzione straordinaria delle seguenti categorie di opere di interesse dei Comuni, delle comunità comprensoriali e dei consorzi fra enti pubblici locali:

  • a) strade costituenti la viabilità locale, piazze, spazi di parcheggio ed aree destinate a verde pubblico;
  • b) acquedotti locali e comprensoriali;
  • c) opere igieniche (fognature, impianti di depurazione delle acque) e di edilizia sanitaria, con esclusione degli ospedali;
  • d) impianti per la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas, nonché per l'illuminazione pubblica;
  • e) opere di edilizia scolastica;
  • f) edifici di culto;
  • g) opere a finalità di assistenza sociale;
  • h) opere destinate ad istituzioni culturali e ad attività artistiche, culturali ed educative;
  • i) impianti per attività sportive, ricreative o di interesse turistico;
  • l) attrezzature fisse di mercati locali e mattatoi;
  • m) edifici e attrezzature fisse di proprietà degli enti, di cui al primo comma, destinati a servizi pubblici;
  • n) cimiteri;
  • o) opere di prevenzione e di ripristino a seguito di calamità naturali;
  • p) arredamento per le opere previste dalle categorie precedenti;
  • q) restituzione degli importi anticipati al fondo di rotazione in base all’articolo 7-bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.4)

(2) Gli stanziamenti sono altresì destinati a finanziare la progettazione delle opere, l'acquisto di immobili da destinare agli scopi di cui al comma precedente, nonché l'acquisizione delle aree occorrenti per la costruzione o l'ampliamento delle opere stesse.

(3) Gli stanziamenti della presente legge sono impiegati anche per gli ulteriori finanziamenti necessari per opere già finanziate parzialmente in base ad altre leggi.

(4) Sono finanziabili ai sensi della presente legge le opere indicate nel comma 1, di competenza degli enti locali o che essi contribuiscono a far realizzare da altri enti, anche privati, purché ritenute di pubblico interesse nell'ambito locale.

(5) Qualora l'opera di pubblico interesse sia realizzata da altro ente, pubblico o privato, che beneficia direttamente del contributo provinciale, comunale, comprensoriale o consortile, va stipulata apposita convenzione per la disciplina dei relativi oneri, anche per quanto concerne l'attribuzione di quelli derivanti dalla futura gestione o manutenzione dell'opera.5)

4)

La lettera q) dell'art. 2, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 47, comma 1, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.

5)

L'art. 2 è stato modificato rispettivamente integrato dall'art. 2 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29, dall'art. 11 della L.P. 27 febbraio 1990, n. 3, e dall'art. 12 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

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