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In vigore al: 11/09/2012

a) LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 1975, n. 151)
Contributi a favore di Comuni, Consorzi ed altri Enti per l'acquisizione di terreni, per la progettazione e l'apprestamento di infrastrutture per la costruzione di zone commerciali

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1)

Pubblicata nel B.U. 18 febbraio 1975, n. 10.

Art. 9

(1) L'erogazione ha luogo:

  • -  per il 50 % all' atto dell'emanazione del decreto dell'Assessore provinciale cui è affidata la materia del commercio che dispone la concessione del contributo sulla base del preventivo di spesa;
  • -  per il 50 % all' atto della trasmissione alla Giunta provinciale delle delibere di liquidazione delle spese, previo accertamento dell'acquisizione dei terreni e della regolare esecuzione delle opere ammesse a contributo e previa annotazione sul libro fondiario, del vincolo di destinazione ad uso commerciale e paracommerciale a carico dell'area sovvenzionata.

(2) Qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori al preventivo, l'Assessore provinciale cui è affidata la materia del commercio, ridurrà, con proprio decreto, il contributo in misura proporzionale.

(3) L'accertamento della regolare esecuzione delle opere, previste alla lettera b) dell'articolo 3 della presente legge, viene effettuato dagli organi tecnici della provincia.