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In vigore al: 11/09/2012

a) LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 1975, n. 151)
Contributi a favore di Comuni, Consorzi ed altri Enti per l'acquisizione di terreni, per la progettazione e l'apprestamento di infrastrutture per la costruzione di zone commerciali

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1)

Pubblicata nel B.U. 18 febbraio 1975, n. 10.

Art. 10

(1) Gli enti beneficiari del contributo sono impegnati a mantenere la destinazione ad uso commerciale e paracommerciale delle aree realizzate con il concorso della presente legge, per un periodo di 25 anni. Tale destinazione non potrà venire mutata senza il preventivo benestare della Giunta provinciale.

(2) Il vincolo dell'indisponibilità viene annotato nel libro fondiario ad istanza del beneficiario del contributo provinciale.

(3) In caso di inosservanza del vincolo, la Giunta provinciale dispone il recupero di tutto o di parte del contributo erogato, secondo le norme di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 6)

6)

Il comma 3 è stato modificato dall'art. 68 della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.