Pubblicata nel B.U. 3 dicembre 1974, n. 56.
(1) Gli stanziamenti provinciali relativi alla gestione degli asili nido saranno ripartiti annualmente tra i comuni gestori con la deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 5.
(2) L'ammontare del contributo verrà determinato sulla base delle spese di gestione ammesse a contributo, dedotta la quota a carico degli utenti. L'ammontare del contributo provinciale non potrà comunque essere superiore alla quota direttamente a carico del comune gestore.4)
L'art. 3/bis è stato inserito dall'art. 4, della L.P. 9 aprile 1996, n. 8; vedi anche l'art. 39 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16:
Art. 39
(1) Le nuove modalità di determinazione dei contributi introdotte dall'articolo 3/bis, comma 2, della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26, e successive modifiche, si applicano per i contributi concessi a decorrere dall'anno 1997.