Pubblicata nel B.U. 3 dicembre 1974, n. 56.
(1) Limitatamente agli anni 1972, 1973, 1974 e 1975 gli allegati alle domande, di cui agli articoli 3 e 4, dovranno essere presentati entro tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo precedente.8)
L'art. 28 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 7 giugno 1975, n. 24.