Pubblicata nel B.U. 3 dicembre 1974, n. 56.
(1) La ricettività minima e massima dell'asilo nido è fissata rispettivamente in 15 e 60 posti-bambino.
(2) Nelle località in cui il numero dei potenziali utenti sia inferiore a quello minimo previsto dal precedente comma, potranno costruirsi micro-nidi come unità aggregate a scuole materne o ad altre idonee strutture già esistenti o come nuclei decentrati di altro asilo nido.
(3)5)
Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 5, comma 1, della L.P. 9 aprile 1996, n. 8.