Pubblicata nel B.U. 26 novembre 1974, n. 55.
(1) Al fine di promuovere ed agevolare, nel pieno rispetto della tutela ambientale, la migliore utilizzazione delle risorse idrotermali ed idrominerali, dei giacimenti di porfido, marmo, delle pietre naturali ornamentali, nonché l'attività delle ricerche minerarie, possono essere concessi contributi in misura non superiore al 50% dell'ammontare complessivo delle spese incontrate per le seguenti realizzazioni:
(2) Le realizzazioni sopraccitate vengono valutate nella misura strettamente indispensabile ed adeguate alle esigenze strettamente necessarie.
(3) Detti benefici sono estesi anche quando trattasi di minerali di seconda categoria.