Pubblicata nel B.U. 29 gennaio 1974, n. 5.
(1) Ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1257/99 del 17 maggio 1999 ed in applicazione del Piano provinciale di sviluppo rurale per il periodo 2000-2006, approvato con decisione della Commissione delle Comunità europee n. C (2000)/2668 def. del 15 settembre 2000, la Giunta provinciale può concedere per le superfici viticole con pendenza superiore al 40 per cento un premio supplementare di 515 euro per ettaro a favore delle aziende agricole che ottemperano ai programmi previsti dalla misura 13, intervento 4, del predetto Piano provinciale.11)
L'art. 4/ter è stato inserito dall'art. 9 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7, e successivamente sostituito dall'art. 39 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.