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In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 29 novembre 1973, n. 831)
Misure di emergenza in agricoltura

1)
Pubblicata nel B.U. 18 dicembre 1973, n. 54.

Art. 1

(1) La Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a concedere a famiglie di coltivatori diretti e loro associazioni sussidi allo scopo di mitigare uno stato di bisogno derivante da cause di forza maggiore che colpiscono in misura sensibile l'azienda agricola. Per la concessione di sussidi relativi ad interventi per danni causati da eventi calamitosi a titolari di aziende agricole si prescinde dal requisito dello stato di bisogno. 2)

2)
Il comma 1 è stato integrato dall'art. 15, comma 10, della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 2

(1) Se uno stato di bisogno deriva dalla distruzione di importanti infrastrutture per causa di forza maggiore, può essere concesso un sussidio fino alla misura del 100% delle spese necessarie per la loro riparazione.

Art. 3

(1) L'interessato colpito dallo stato di bisogno può indirizzare la domanda per la concessione del sussidio alla Giunta provinciale, nella quale deve essere compresa una breve descrizione della situazione, delle cause e del danno.

(2) Qualora si tratti di interventi per danni causati da eventi calamitosi, la veridicità delle indicazioni contenute nella domanda viene accertata da esperti della Ripartizione provinciale Agricoltura. 3)

(3) Allo scopo di controllare queste indicazioni, l'Assessorato all'agricoltura e foreste è autorizzato a raccogliere tutte le necessarie informazioni e di effettuare dei sopraluoghi.

(4) Su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste la Giunta provinciale delibera sulla concessione e sulla misura del sussidio.

3)
L'art. 3, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 15, comma 11, della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2, e poi dall'art. 19, comma 1, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 3/bis (Danni da grandinate)

(1) A favore delle cooperative aventi come scopo la conservazione, la lavorazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, che hanno avuto una riduzione dei conferimenti di prodotto commerciale di oltre il 35 per cento per effetto delle grandinate avvenute nell'anno 1998, la Giunta provinciale può concedere contributi nella misura massima del 30 per cento delle spese fisse di gestione secondo le modalità e con l'utilizzazione dei mezzi finanziari previsti dalla presente legge.

(2) Per la concessione del contributo di cui al comma 1 si prescinde dallo stato di bisogno e i periti della Ripartizione provinciale agricoltura provvedono direttamente all'accertamento della veridicità delle indicazioni contenute nelle domande, in deroga a quanto previsto nell'articolo 3, comma 2. 4)

4)
L'art. 3/bis è stato inserito dall'art. 8 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.

Art. 4-5.   5)

La presente legge sarà pubblicata nel B.U. della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

5)
Omissis.
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