Pubblicata nel B.U. 18 dicembre 1973, n. 54.
(1) Per migliorare l'offerta di proprie iniziative concernenti l'economia o per contenerne la spesa di settore, l'amministrazione provinciale è autorizzata a stipulare accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni.
(2) I proventi in denaro derivanti dagli accordi di sponsorizzazione sono introitati su apposito capitolo del bilancio provinciale e destinati al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1. L'assessore provinciale alle finanze e al bilancio apporta le conseguenti variazioni di bilancio per l'iscrizione delle maggiori entrate e per l'assegnazione ai relativi capitoli di spesa.8)
L'art. 2/bis è stato inserito dall'art. 15 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.