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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 771)
Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani

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1)

Pubblicata nel B.U. del 11 dicembre 1973, n. 53.

Art. 8 (Dei servizi di assistenza aperta per gli anziani)

(1) I seguenti servizi sono considerati servizi di assistenza aperta:

  1. l'assistenza economica;
  2. l'assistenza abitativa;
  3. l'assistenza domiciliare;
  4. il centro diurno;
  5. l'assistenza alla vita di relazione;
  6. il soggiorno di vacanza per anziani. 3)

(2) L'assistenza economica segue, nell'ambito degli enti di cui alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, le norme che disciplinano l'assistenza di base ai cittadini sprovvisti dei mezzi necessari per vivere. Prestazioni economiche integrative sono date agli anziani quando siano necessarie per prevenire le modificazioni nelle abituali condizioni della loro vita o, comunque, per eliminare o limitare ogni difficoltà soggettiva o oggettiva, che sia suscettibile di determinare la soluzione residenziale dei loro problemi.4)

(3) L'assistenza abitativa è intesa come riserva in favore degli anziani di appartamenti minirni, progettati e costruiti secondo gli speciali criteri dell'architettura per anziani nell'ambito dei programmi dell'edilizia abitativa popolare e sovvenzionata.

(4) L'assistenza domiciliare è costituita da attività di tipo infermieristico o domestico, prestata da personale generico o qualificato, prestata da personale generico o qualificato, col fine di aiutare gli anziani a mantenere l'autonomia di vita nel proprio ambiente familiare e sociale.

(5) Il centro diurno è una struttura destinata ad offrire consulenza e servizi di natura sociale e sanitaria, servizi di mensa, di lavanderia e stireria, attività di tempo libero ed ogni altra prestazione, anche con fornitura a domicilio, che possa corrispondere ai bisogni particolari dei cittadini anziani.

(6) L'assistenza nella vita di relazione è quella prestata in forma di facilitazioni nell'accesso ai luoghi di ricreazione, nell'uso dei trasporti pubblici, nei contratti di abbonamento telefonico, e di ogni altra forma che contribuisca ad evitare od attenuare l'isolamento degli anziani.

(7) Il soggiorno di vacanza è una istituzione temporanea, in località particolarmente idonea, avente il fine di dare all'anziano l'occasione di svago e possibilità di recupero fisico e di nuovi contatti e rapporti sociali; è dotata di personale qualificato per l'assistenza sociale e sanitaria e per le attività di tempo libero.5)

3)

La lettera f) è stata aggiunta dall'art. 1 della L.P. 18 aprile 1978, n. 17.

4)

Il comma 2 è stato modificato dall'art. 11 della L.P. 16 gennaio 1976, n. 4.

5)

Il comma 7 è stato aggiunto dall'art. 1 della L.P. 18 aprile 1978, n. 17.

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