Pubblicata nel B.U. del 11 dicembre 1973, n. 53.
(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad istituire nel bilancio della Provincia uno stanziamento per far fronte, ai sensi dell'articolo 5 delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvata con D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, alle spese per l'assistenza a cittadini stranieri nell'ambito delle attività di cui alla presente legge.
(2)(3)(4)28)
L'art. 40/bis è stato inserito dall'art. 9 della L.P. 18 aprile 1978, n. 17, e successivamente integrato dall'art. 13 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42; i commi 2, 3 e 4 sono stati abrogati dall'art. 23 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.