Pubblicata nel B.U. del 11 dicembre 1973, n. 53.
(1) L'idoneità al funzionamento per le istituzioni a carattere residenziale di cui all'articolo 15 della presente legge deve essere riconosciuta, con le formalità previste, anche nei confronti delle istituzioni funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, entro il termine di cinque anni.
(2) Si deroga dai requisiti di cui al precedente articolo 10 per la concessione dell'idoneità al funzionamento alle istituzioni a carattere residenziale di cui al precedente comma, che comunque dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
Oltre a disporre dei requisiti minimi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), la struttura e l'attrezzatura delle case di riposo devono comunque essere tali da garantire un livello minimo di funzionalità e di adeguatezza alle esigenze dell'ospite anziano.27)
Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 8 della L.P. 18 aprile 1978, n. 17.