Pubblicata nel B.U. del 11 dicembre 1973, n. 53.
(1) Costituiscono servizi di assistenza residenziale per gli anziani:
(2) L’accompagnamento abitativo consiste in un accompagnamento a bassa o media intensità per persone anziane nell’organizzazione e nello svolgimento della loro vita quotidiana in apposite abitazioni. 6)
(3) La casa di riposo è destinata ad ospitare anziani autosufficienti, lievemente, mediamente o gravemente non autosufficienti ed è dotata di servizi generali interni, di servizi specifici di natura sociale e sanitaria, nonché di personale qualificato per l'assistenza immediata e per le attività di tempo libero e di animazione. Con regolamento di esecuzione sono fissati i criteri per la valutazione dell'autosufficienza lieve, media o grave.
(4) Il centro di degenza è disciplinato all'articolo 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33.
(5) La comunità alloggio è una struttura di tipo familiare per persone parzialmente o totalmente autosufficienti ed è gestita con il coinvolgimento degli assistiti stessi.7)
I commi 1 e 2 dell'art. 9 sono stati così sostituiti dall'art. 4, comma 1, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.
L'art. 9 è stato sostituito dall'art. 18 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16, e successivamente modificato dall'art. 30, comma 1, della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.