Pubblicata nel B.U. del 11 dicembre 1973, n. 53.
(1) La Provincia provvede a programmare i propri interventi nel settore dell'assistenza agli anziani con il programma provinciale di sviluppo o con apposito programma pluriennale. Il programma di settore stabilisce le previsioni degli interveni volti sia alla qualificazione dei servizi esistenti, qualora sussistano le condizioni, per un loro adeguamento a parametri qualitativi, e sia all'istituzione dei servizi mancanti, come tipologia, entità e localizzazione, per adeguarli al rapporto servizi-popolazione da servire.
(2) Il programma deve indicare anche le forme specifiche di coordinamento dell'assistenza agli anziani con la politica sanitaria ed ospedaliera e con la politica della casa, secondo le direttive generali indicate dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge. In particolare l'esigenza di sostituire con adeguati servizi sociali gli interventi sanitari impropri, impone la realizzazione integrata di interventi sociali, edilizi e sanitari. A tal fine il programma di settore indica quali strutture, ospedaliere ed extraospedaliere, occorre realizzare in attuazione del principio dell'assistenza aperta, dell'ambito del servizio sanitario provinciale. Le strutture ospedaliere per lungodegenti e convalescenti sono quelle previste dal programma ospedaliero di cui alla legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10.
(3)2)
Abrogato dall'art. 23 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.