Pubblicata nel B.U. del 11 dicembre 1973, n. 53.
(1) I servizi per gli anziani devono essere programmati e predisposti in collegamento organico con gli altri servizi sociali e sanitari, nonché con gli interventi di politica della casa.
(2) Le singole istituzioni che gestiscono servizi di assistenza agli anziani sono tenute a collaborare apertamente fra loro ed a curare i contatti con gli altri servizi sociali e sanitari.