Pubblicata nel B.U. 6 febbraio 1973, n. 7.
(1) Nel territorio della Provincia di Bolzano, nel quadro dei programmi volti a promuovere il progresso economico sociale ed a garantire le migliori condizioni di vita all'uomo, apposite leggi provinciali tutelano le risorse naturali, nonché la flora e la fauna.2)
(2)3)
(3) Per i fini di cui al primo comma, la Giunta provinciale è autorizzata ad effettuare spese o a concedere contributi, sovvenzioni e sussidi a privati, enti o associazioni per studi, manifestazioni o iniziative comunque interessanti la tutela dell'ambiente.4)
(4) Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede con le disponibilità annualmente stanziate nei bilanci provinciali in attuazione della legge provinciale 29 novembre 1971, n. 15.4)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 1 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3.
Abrogato dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.
I commi 3 e 4 sono stati aggiunti dall'art. 9 della L.P. 24 giugno 1976, n. 23.
Abrogato dall'art. 3 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.