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In vigore al: 11/09/2012

a) LEGGE PROVINCIALE 20 settembre 1973, n. 381)
Modifiche al T.U. delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20

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1)

Pubblicata nel B.U. 9 ottobre 1973, n. 44.

Art. 25 (Norma transitoria)

(1) Fino a quando la materia delle minime unità colturali non sarà disciplinata con apposita legge Provinciale, la minima unità colturale, ai sensi dell'articolo 846 e seguenti del Codice Civile, è determinata per zone e categorie di aziende omogenee dalla Giunta provinciale su proposta dell'Assessore all'agricoltura, sentita la commissione provinciale per i masi chiusi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.