Pubblicata nel B.U. 9 ottobre 1973, n. 44.
(1) Fino a quando la materia delle minime unità colturali non sarà disciplinata con apposita legge Provinciale, la minima unità colturale, ai sensi dell'articolo 846 e seguenti del Codice Civile, è determinata per zone e categorie di aziende omogenee dalla Giunta provinciale su proposta dell'Assessore all'agricoltura, sentita la commissione provinciale per i masi chiusi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.