In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

b) LEGGE PROVINCIALE 10 gennaio 1973, n. 31)
Modifica alla legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15 - Riordinamento delle carriere e nuovi stipendi del personale addetto all'addestramento professionale agricolo e di economia domestica

1)

Pubblicata nel B.U. 30 gennaio 1973, n. 6.

Art. 1-2.   2)

2)

Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 3   3)

3)

Abrogato dall'art. 7, comma 3, della L.P. 17 agosto 1994, n. 8.

Art. 4-6.   2)

2)

Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 7   4)

4)

Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

Art. 8   5)

5)

Abrogato dall'art. 13 della L.P. 28 maggio 1976, n. 21.

Art. 9 (Orario di servizio)

(1) Il personale addetto alla formazione professionale nell'agricoltura è tenuto a prestare servizio con il carico orario di servizio di cui all'articolo 44 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni. Per quanto concerne l'obbligo di insegnamento si applica quanto previsto negli articoli 12, 13 e 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento addetto alla formazione professionale, approvato con D.P.G.P. 14 maggio 1980, n. 15, e successive modifiche e integrazioni.

(2) Agli effetti del calcolo numerico delle ore settimanali di servizio alle ore di insegnamento teorico e pratico si applicano le sopravvalutazioni di cui all'ultima parte dell'articolo 15, comma 6, del testo unico citato nel comma 1. 6)

(3)  4)

6)

L'art. 9 è stato sostituito dall'art. 32, comma 6, della L.P. 7 dicembre 1988, n. 54.

4)

Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

Art. 10

(1) Il personale insegnante, di ruolo ed incaricato, è assegnato alle singole scuole di agricoltura o di economia domestica ed all'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo con apposita ordinanza dell'assessore provinciale all'agricoltura.

(2) Il personale insegnante ed amministrativo, di ruolo ed incaricato ad orario pieno, può essere trasferito nelle singole scuole di agricoltura e di economia domestica e nell'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo con apposita ordinanza dell'assessore provinciale all'agricoltura.

(3) Contro tale trasferimento gli interessati possono presentare ricorso alla Giunta provinciale entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'ordinanza.

Art. 11   7)

7)

Abrogato dall'art. 7, comma 3, della L.P. 17 agosto 1994, n. 8.

Art. 12 (Incarichi di insegnamento e supplenze)

(1) Gli incarichi di insegnamento, di consulenza tecnica e di istitutore di convitto, nonché le supplenze per l'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale sono conferiti dall'assessore competente.

(2) La commissione prevista dall'articolo 4 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, è composta dal dirigente dell'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo, che la presiede, da un direttore e da un insegnante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria.

(3) Per la copertura di ore di insegnamento residue l'assessore competente può incaricare anche insegnanti statali. Il trattamento economico dovuto agli stessi è fissato dalla Giunta provinciale anche in deroga a quanto stabilito all'articolo 24 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni del presente comma valgono anche per la formazione professionale dei settori del commercio, industria, artigianato ed alberghiero.

(4) Per quanto non diversamente disposto al presente articolo sono applicate per gli incarichi di insegnamento, di consulenza tecnica e di istitutore di convitto, nonché per le supplenze nell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale, le disposizioni riguardanti gli incarichi e le supplenze per la formazione professionale, di cui alla legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni.

(5) In considerazione della posizione disagiata dei corsi, agli insegnanti incaricati e supplenti ad orario ridotto sono rimborsate anche le spese di viaggio con la propria macchina dalla propria dimora alla sede del corso, nella misura prevista per l'uso della propria macchina dei dipendenti dell'Amministrazione provinciale. 8)

8)

L'art. 12 è stato modificato dall'art. 9 della L.P. 28 maggio 1976, n. 21.

Art. 13 (Competenze di organizzazione e vigilanza)

(1) La vigilanza sull'andamento didattico nei corsi di addestramento professionale agricolo è esercitata dall'ispettore provinciale per la formazione professionale mediante ispezioni durante l'insegnamento da esercitarsi d'intesa con l'ufficio provinciale per l'addestramento professionale nell'agricoltura. Per l'ispezione delle esercitazioni pratiche l'ispettore si avvale di personale della Provincia specializzato nel settore. Questa vigilanza sarà ulteriormente specificata con apposito regolamento.

(2) Tutte le altre competenze demandate per la formazione professionale all'ispettorato ed all'ispettore della formazione omonima, sono affidate nel settore dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica all'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo rispettivamente al dirigente di questo ufficio.

(3) Alle riunioni del Consiglio di amministrazione di cui agli articoli 56 e 57 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, nelle quali saranno trattati i ricorsi contro le note di qualifica del personale insegnante addetto all'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale, partecipano con diritto di voto oltre ai componenti di cui all'articolo 56 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, anche il dirigente provinciale per l'addestramento professionale agricolo e l'ispettore provinciale per la formazione professionale.

Art. 14   9)

9)

Abrogato dall'art. 26, comma 2, lettera d) del contratto di comparto 8 maggio 1997.

Art. 15 (Il personale non insegnante)

(1)  4)

(2) Il comando al servizio presso una scuola agraria o di economia domestica oppure presso l'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo e di economia domestica, è disposto con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta dell'assessore provinciale all'agricoltura.

(3) Il personale di ruolo non insegnante è trasferito anche in soprannumero nella corrispondente qualifica del ruolo amministrativo dell'Amministrazione provinciale di cui all'allegato A della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4.

4)

Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

Norme transitorie e di attuazione e disposizioni finali

Art. 16-19.   2)

2)

Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 20   4)

4)

Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

Art. 21-24.   2)

2)

Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 25

(1) Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge e in quanto non in contrasto con essa, si applicano al personale addetto all'addestramento professionale agricolo e di economia domestica le disposizioni di cui alla legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, osservando allo scopo la corrispondenza tra le singole carriere e qualifiche, fissata nella tabella B allegata alla presente legge.

(2) I termini collegati per il personale dell'Amministrazione provinciale alla data di entrata in vigore della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, decorrono, per quanto attiene al personale insegnante e non insegnante, addetto all'addestramento professionale agricolo, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(3) Il disposto di cui agli articoli 46, 47, 48 e 52 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, retroagisce per il personale addetto alla formazione professionale agricola alla data del 9 marzo 1972.

Art. 26-27.   2)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia

2)

Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

TABELLA A 10)

10)

Sostituita dall'art. 8 della L.P. 28 maggio 1976, n. 21.

TABELLA B 11)

11)

Omissis.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionAction Legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 27 novembre 1967, n. 15
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 10 gennaio 1973, n. 3
ActionActionArt. 1-2.   
ActionActionArt. 3   
ActionActionArt. 4-6.   
ActionActionArt. 7   
ActionActionArt. 8   
ActionActionArt. 9 (Orario di servizio)
ActionActionArt. 10
ActionActionArt. 11   
ActionActionArt. 12 (Incarichi di insegnamento e supplenze)
ActionActionArt. 13 (Competenze di organizzazione e vigilanza)
ActionActionArt. 14   
ActionActionArt. 15 (Il personale non insegnante)
ActionActionNorme transitorie e di attuazione e disposizioni finali
ActionActionTABELLA A
ActionActionTABELLA B
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 21
ActionActiond) Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1978, n. 34
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 21 maggio 1981, n. 11
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1988, n. 54
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 dicembre 1988, n. 37
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 1991, n. 27
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 giugno 1992, n. 23
ActionActionk) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36 
ActionActionl) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1994, n. 9
ActionActionm) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1995, n. 31
ActionActionn) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 1995, n. 57
ActionActiono) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 ottobre 1996, n. 4817
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1999, n. 34
ActionActionq) Decreto del Presidente della Provincia 23 marzo 2001, n. 11
ActionActionr) Legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
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