In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

a) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 1972, n. 471)
Provvidenze a favore delle case di riposo della Provincia

1)

Pubblicata nel B.U. 23 gennaio 1973, n. 5.

Art. 1

(1) Al fine di agevolare la costruzione, la ricostruzione, il riattamento ed il completamento di immobili destinati a case di riposo, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, alle fondazioni ed istituzioni amministrate dagli E.C.A., agli E.C.A., ai Comuni ed ai Consorzi tra Comuni:

  • a)  un contributo in conto capitale fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile;
  • b)  un contributo costante annuo quindicennale non superiore al 5% per quella parte di spesa ammessa non coperta dal contributo in conto capitale.

(2) Il cumulo dei contributi di cui alle lettere a) e b) con altre provvidenze, ottenute dall'ente beneficiario, è consentito entro il limite massimo della spesa ammessa.

Art. 2

(1) Le domande per ottenere le provvidenze di cui alla presente legge, redatte in carta legale e sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente richiedente, devono essere presentate all'Assessorato per i lavori pubblici entro 60 giorni dell'entrata in vigore della presente legge.

(2) Alle stesse devono essere allegati i seguenti documenti:

  • a)  copia della deliberazione dell' organo competente, con cui si autorizza l'avvio del procedimento amministrativo diretto alla realizzazione dell'opera ed al conseguimento del contributo;
  • b)  progetto di massima comprendente la relazione illustrativa dell' opera ed il preventivo sommario di spesa;
  • c)  piano finanziario dell' opera.

Art. 3

(1) In base alle domande presentate entro il termine stabilito corredate della documentazione prescritta dall'articolo 2, la Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore per i lavori pubblici, tenuto conto della priorità dei lavori da eseguire e della condizione economico-finanziaria degli enti richiedenti, predispone ed approva il piano delle opere da ammettere a contributo e ripartisce i fondi disponibili.

Art. 4

(1) In contributi previsti dal piano approvato dalla Giunta provinciale sono concessi, per delega del Presidente della giunta provinciale, con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici, dietro presentazione del progetto corredato del parere tecnicoeconomico prescritto ai sensi delle disposizioni vigenti.

(2) Con apposito regolamento saranno fissati i requisiti funzionali e dimensionali ai quali dovranno uniformarsi i progetti esecutivi. Detti requisiti saranno studiati da apposita commissione che verrà nominata dalla Giunta provinciale.

Art. 5

(1) L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità.

Art. 6

(1) Il contributo in conto capitale può essere corrisposto in unica soluzione dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera, oppure in corso d'opera, mediante acconti, fino ai 3/4 dell'ammontare del contributo concesso, in base agli stati di avanzamento dei lavori; in tale ultimo caso il rimanente quarto è corrisposto dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera.

(2) Il contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 1 è corrisposto in due semestralità, con decorrenza dal 30 giugno o dal 31 dicembre successivo alla data della deliberazione di approvazione del programma, direttamente all'ente beneficiario, oppure, su richiesta dello stesso, all'istituto di credito mutuante, qualora sia stato contratto un mutuo per il finanziamento dell'opera.

Art. 7

(1) Gli enti beneficiari dei contributi accordati a norma della presente legge, devono impegnarsi a non mutare, per il periodo di 25 anni, la destinazione a casa di riposo delle opere finanziate, senza il consenso dato dalla Giunta provinciale.

(2) Nel caso in cui la destinazione venga mutata senza il consenso predetto, il contributo concesso viene revocato. Il ricupero del contributo erogato avviene ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 2)

2)

Il comma 2 è stato modificato dall'art. 68 della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.

Art. 8

(1) Le disponibilità sui fondi non utilizzate nel corso del presente esercizio finanziario dovranno essere impiegate secondo le destinazioni indicate dalla presente legge.

(2) A tale scopo potranno essere accolte, previa deliberazione della Giunta provinciale, anche domande di contributo presentate in data successiva a quella dell'approvazione del piano di ripartizione di cui alla presente legge.

Art. 9

(1) Ai fini della predisposizione del piano di finanziamento di cui all'articolo 3 della presente legge, potranno essere utilizzate pure le domande di contributo presentate, ai sensi della legge regionale 4 agosto 1971, n. 26. Avranno la precedenza le opere già parzialmente finanziate in base a detta legge regionale.

Art. 10   3)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

3)

Omissis.

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