Pubblicata nel B.U. 26 settembre 1972, n. 44.
(1) Nel caso in cui gli enti locali si trovino nell'impossibilità di garantire, in tutto o in parte, con le entrate delegabili, i mutui per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, i mutui stessi potranno essere garantiti, per delega del Presidente della giunta provinciale, con decreto dell'Assessore dei lavori pubblici, previa deliberazione della Giunta, nei limiti degli stanziamenti previsti da apposite leggi provinciali.
(2) Tale fideiussione ha carattere sussidiario a norma dell'articolo 1944, secondo comma, del Codice Civile.