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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 30 agosto 1972, n. 181)
Disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego dell'energia per l'elettrificazione locale

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1)
Pubblicata nel B.U. 5 settembre 1972, n. 41.

Art. 9  delibera sentenza

(1) Alle domande di contributo per la realizzazione di opere, di cui alla lettera c) dell'articolo 8, deve essere allegata la seguente documentazione:

  1. relazione illustrativa dell'opera;
  2. corografia in scala 1:25.000;
  3. preventivo sommario di spesa.

(2) I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta provinciale previa presentazione del progetto esecutivo, che deve comprendere la seguente documentazione in duplice copia:

  1. relazione tecnica;
  2. disegni;
  3. computo metrico estimativo.

(3) I Comuni, loro consorzi e comunità comprensoriali, su richiesta dell'Amministrazione provinciale, devono presentare copia della deliberazione dell'organo competente, dalla quale devono risultare l'impegno all'esecuzione delle opere ed il piano finanziario.

(4) L'approvazione del progetto esecutivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere da eseguire.

(5) I Comuni, i loro consorzi e le comunità comprensoriali, che non esercitano attività elettriche, possono affidare la costruzione delle opere ed il loro esercizio alle imprese distributrici di cui all'articolo 6.

(6) I contributi sono corrisposti in un'unica soluzione dopo l'accertamento di regolare esecuzione da parte dell'Amministrazione provinciale. Possono tuttavia essere corrisposti fino a 3/4 dell'ammontare del contributo concesso, in base a stati di avanzamento dei lavori; l'ultima rata viene corrisposta dopo l'accertamento della regolare esecuzione.

(7) Qualora si verifichi un aumento maggiore del 10% al costo approvato delle opere ed ammesso a contributo, la Giunta provinciale, dopo avvenuto accertamento della regolare esecuzione delle opere, può approvare detto aumento al costo accertato da parte dell'ufficio competente e concedere eventualmente per l'accertata differenza un contributo integrativo.

(8) I contributi possono essere revocati, qualora il richiedente non rispetti il termine per l'esecuzione delle opere stabilito dalla Giunta provinciale.

(9) È ammesso il cumulo del contributo, di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 8, con altre provvidenze ottenute dai beneficiari per le stesse opere.

(10) Su proposta dell'ufficio provinciale acque pubbliche e fonti di energia, l'Assessore competente in materia, nei casi di accertata urgenza e ai soli fini del contributo provinciale, può rilasciare l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori. In tal caso gli acquisti dei materiali e l'esecuzione delle opere sono sempre fatti a rischio e pericolo del richiedente l'autorizzazione.11) 

massimeDelibera N. 3769 del 18.10.2004 - Approvazione die nuovi criteri per la concessione di contributi alle imprese elettriche distributrici. Revoca della delibera del 29.05.1995, n. 2733
11)
L'art. 9 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 21 gennaio 1975, n. 10.