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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 30 agosto 1972, n. 181)
Disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego dell'energia per l'elettrificazione locale

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1)
Pubblicata nel B.U. 5 settembre 1972, n. 41.

Art. 6

(1) L'energia ritirata viene destinata all'approvvigionamento delle zone non o non sufficientemente provviste di energia elettrica, comunque non approvvigionate dall'ENEL, per tutti gli usi specificati nel provvedimento CIP n. 941 del 29 agosto 1961. Deve trattarsi di centri abitati o di nuclei abitati e case sparse i quali sono suscettibili di essere approvvigionati mediante cessione di energia di cui all'articolo 1 della presente legge e mediante piani di elettrificazione, in modo da consentire un moderno standard di vita civile e di esercizio di attività agricole, industriali e turistiche.

(2) A tale scopo la Provincia si avvale delle imprese esistenti degli enti locali in grado di distribuire l'energia ceduta nella zona interessata e, in mancanza e fino a quando l'approvvigionamento non può essere assunto da una tale impresa, dell'impresa distributrice locale comunque in grado di assicurare l'approvvigionamento; in tal caso l'energia ceduta e distribuita su richiesta della Provincia non è calcolata ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342.

(3) L'Amministrazione provinciale cede l'energia alle imprese distributrici di cui al comma precedente alle tariffe di cui al capitolo sesto del provvedimento n. 941 del 29 agosto 1961 ridotte fino al 20% con riguardo alle condizioni tecnico-economiche dell'impresa distributrice.